Articolo 740-bis - CODICE PROCEDURA PENALE
(( (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate).
Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale e' stata pronunciata la sentenza ovvero e' stato adottato il provvedimento di confisca.
lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
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