Articolo 360 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 239/2017Depositata il 15/11/2017
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Il rimettente ha indicato le ragioni che fanno apparire rilevanti le questioni sollevate, avendo chiarito la decisiva incidenza, ai fini del giudizio di penale responsabilità, dell'accertamento tecnico sul DNA conseguente alle attività di prelievo delle tracce biologiche, ed avendo considerato come dato non controverso l'esistenza della qualità di indagato al momento dell'ispezione.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 360
Pronuncia 239/2017Depositata il 15/11/2017
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'assise d'appello di Roma - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Non è, nella sua assolutezza, condivisibile la tesi secondo cui il prelievo di tracce biologiche, per sua natura, avrebbe caratteristiche tali da differenziarlo dai meri "rilievi" e farlo assimilare in ogni caso a un accertamento tecnico preventivo, con le inerenti garanzie difensive. Il solo fatto che concerna rilievi o prelevamenti di reperti "utili per la ricerca del DNA" non modifica la natura dell'atto di indagine (anche per l'esistenza di protocolli che possono rendere routinaria l'operazione) e non ne giustifica di per sé la sottoposizione a un regime complesso come quello previsto per l'accertamento tecnico non ripetibile, le cui forme potrebbero risultare assai spesso incompatibili con l'urgenza, nel corso delle indagini, di eseguire il prelievo. Ciò però non esclude che il prelievo di tracce biologiche, come altre operazioni di repertazione, richieda, in casi particolari, valutazioni e scelte circa il procedimento da adottare, oltre che non comuni competenze e abilità tecniche per eseguirlo, e in questo caso, ma soltanto in questo (rimesso in concreto all'apprezzamento del giudice), può ritenersi che quell'atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all'altro da eseguire poi sul reperto prelevato.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 360
Parametri costituzionali
Pronuncia 118/2016Depositata il 26/05/2016
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non estende le garanzie difensive per gli accertamenti tecnici non ripetibili approntate da detta norma ad attività di individuazione e prelievo dei reperti utili per la ricerca del DNA. Infatti, l'ordinanza di rimessione contiene una carente descrizione della fattispecie ed una lacunosa indicazione delle ragioni della rilevanza della questione. Inoltre, il thema decidendum risulta indeterminato poichè il rimettente non precisa quali garanzie difensive, previste dall'art. 360 cod. proc. pen., andrebbero estese all'acquisizione del materiale biologico e, più in particolare, non chiarisce se l'estensione dovrebbe riguardare tutta la procedura regolata dalla censurata disposizione, ivi compresa la parte relativa alla nomina del consulente tecnico, al conferimento dell'incarico e alla riserva, riconosciuta all'indagato, di promuovere incidente probatorio. Per il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui al giudice di rinvio, tenuto ad applicare la norma nel senso indicato dalla Corte di cassazione, deve essere riconosciuta la legittimazione ad eccepire l'illegittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 293/2013 e 204/2012.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 360
Parametri costituzionali
Pronuncia 243/2009Depositata il 24/07/2009
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui ricollega il dovere del pubblico ministero di non procedere agli accertamenti tecnici alla riserva di promuovere incidente probatorio formulata, prima del conferimento dell'incarico, dalla persona sottoposta alle indagini, anziché all'effettiva presentazione della richiesta mediante deposito nella cancelleria del giudice con comunicazione al pubblico ministero. La censura relativa alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. concerne l'ipotesi di accertamento tecnico promosso dal difensore, estranea al giudizio a quo . Inoltre, il rimettente ha richiesto una pronuncia non costituzionalmente obbligata, proponendo un petitum additivo a carattere creativo rientrante nella discrezionalità del legislatore, e non ha sufficientemente motivato in ordine al carattere incidentale della questione sollevata ed alla rilevanza della stessa nell'ambito della fase procedimentale nella quale è chiamato a pronunciarsi. -Sulla manifesta inammissibilità in caso di richiesta di pronuncia non costituzionalmente obbligata v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 316 e 183/2008 e n. 185/2007. Anche sentenza n. 221/2008 e ordinanza n. 67/2007.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 360, comma 4
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.