Pronuncia 239/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 360 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'assise d'appello di Roma, nel procedimento penale a carico di P. L., con ordinanza del 25 ottobre 2016, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di P. L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; uditi l'avvocato Andrea Sereni per P. L. e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 360 del codice di procedura penale, «ove non prevede che le garanzie difensive previste da detta norma riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA», sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito: Wed Nov 15 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

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Massime

Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Indicazione di elementi sufficienti a dimostrarla - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Il rimettente ha indicato le ragioni che fanno apparire rilevanti le questioni sollevate, avendo chiarito la decisiva incidenza, ai fini del giudizio di penale responsabilità, dell'accertamento tecnico sul DNA conseguente alle attività di prelievo delle tracce biologiche, ed avendo considerato come dato non controverso l'esistenza della qualità di indagato al momento dell'ispezione.

Processo penale - Indagini preliminari - Individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA - Inapplicabilità delle garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Insussistenza dei vizi prospettati - Assimilabilità del prelievo di tracce biologiche all'accertamento tecnico solo in casi particolari - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'assise d'appello di Roma - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Non è, nella sua assolutezza, condivisibile la tesi secondo cui il prelievo di tracce biologiche, per sua natura, avrebbe caratteristiche tali da differenziarlo dai meri "rilievi" e farlo assimilare in ogni caso a un accertamento tecnico preventivo, con le inerenti garanzie difensive. Il solo fatto che concerna rilievi o prelevamenti di reperti "utili per la ricerca del DNA" non modifica la natura dell'atto di indagine (anche per l'esistenza di protocolli che possono rendere routinaria l'operazione) e non ne giustifica di per sé la sottoposizione a un regime complesso come quello previsto per l'accertamento tecnico non ripetibile, le cui forme potrebbero risultare assai spesso incompatibili con l'urgenza, nel corso delle indagini, di eseguire il prelievo. Ciò però non esclude che il prelievo di tracce biologiche, come altre operazioni di repertazione, richieda, in casi particolari, valutazioni e scelte circa il procedimento da adottare, oltre che non comuni competenze e abilità tecniche per eseguirlo, e in questo caso, ma soltanto in questo (rimesso in concreto all'apprezzamento del giudice), può ritenersi che quell'atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all'altro da eseguire poi sul reperto prelevato.