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Articolo 415 - CODICE PROCEDURA PENALE

Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico ministero entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente dalla richiesta o dal decreto.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 23/2006Depositata il 27/01/2006

ORD. 23/06. PROCESSO PENALE - AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NOTIFICA OLTRE IL TERMINE - OMESSA PREVISIONE DI SANZIONE PROCESSUALE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESITO ARTICOLATO IN UNA GAMMA DI EVENTUALITÀ E CONDIZIONI TALI DA RENDERLO PERTINENTE ALLA SOLA FATTISPECIE DEDOTTA, NONCHÉ INDETERMINATEZZA DEL 'PETITUM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415- bis del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per l'ipotesi di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oltre il termine di cui al comma 1 dello stesso articolo, nel caso in cui detta notifica non sia stata preceduta dalla contestazione dell'addebito e non sussista l'effettiva necessità del compimento di altri atti investigativi. Il rimettente, infatti, ha articolato il quesito di costituzionalità in modo da renderlo pertinente alla sola fattispecie dedotta ed ha invocato la questione di legittimità in termini sostanzialmente "descrittivi" della particolare vicenda processuale posta al suo esame, sollecitando, così, più che la soluzione di un dubbio di compatibilità costituzionale, una decisione da adattare al caso di specie. Inoltre, con la pronuncia additiva sollecitata, il giudice a quo ha devoluto integralmente alla Corte la scelta della sanzione processuale da configurare, da calibrare in funzione delle variabili con cui il quesito è costruito, così promuovendo un petitum del tutto indeterminato.

Pronuncia 349/2004Depositata il 19/11/2004

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all?indagato della loro conclusione - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento davanti al tribunale, lesione dei principi del giusto processo - Assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

E? manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell?art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all?indagato della conclusione delle indagini preliminari e dell?art. 415-bis codice di proceduta penale. Il giudice ?a quo?, infatti, non fornisce una sufficiente motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza.

Norme citate

Pronuncia 349/2004Depositata il 19/11/2004

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all?indagato della loro conclusione - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento davanti al tribunale, lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell?art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all?indagato della conclusione delle indagini preliminari e dell?art. 415-bis codice di procedura penale. Premesso, infatti, che il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non compatibile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, la previsione dell?avviso di conclusioni delle indagini preliminari contrasta con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che caratterizzano la particolare forma di giurisdizione davanti al giudice di pace. - Sulla non comparabilità delle forme del procedimento penale davanti al giudice di pace rispetto a quelle previste per il procedimento per i reati di competenza del tribunale, v. la richiamata ordinanza 201/2004, nonché l?ordinanza n. 290/2003.

Norme citate

Pronuncia 287/2003Depositata il 30/07/2003

Procedimento penale - Indagini preliminari - Richiesta di specifici atti di indagine da parte dell?indagato - Omessa previsione di un generale obbligo del pubblico ministero di ottemperare alla richiesta, o di motivare l?eventuale rigetto della stessa, o ancora di sanzioni processuali in caso di mancato rispetto dell?obbligo di eseguire gli accertamenti richiesti - Prospettata disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 415-bis, comma 3, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono alcun obbligo del pubblico ministero di compiere gli atti di indagini richiesti dall'indagato, alcun obbligo del pubblico ministero di provvedere con atto motivato in caso di rigetto della richiesta, alcun rimedio contro l'inerzia del pubblico ministero nonché la nullità del decreto di citazione a giudizio che sia nondimeno emesso. La previsione, al denunciato art. 415- bis, di un'ulteriore garanzia per l'indagato appare, infatti, modulata secondo scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate, quanto a necessità di estensione della garanzia medesima; né l'interrogatorio, quale strumento di garanzia all'apice dell'indagine espletata, ha possibilità di comparazione alcuna con qualsivoglia atto di indagine richiesto dall'indagato. Il diritto di difesa, d'altra parte ? garantito, oltre tutto, nella fase delle indagini preliminari, anche dalla parallela investigazione difensiva ?, è conformato diversamente nelle varie fasi del processo, in ragione della differenza strutturale esistente tra la raccolta degli elementi necessari per la determinazione dell'esercizio dell'azione penale e l'attività di formazione della prova, propria della fase dibattimentale.

Pronuncia 491/2002Depositata il 26/11/2002

PROCESSO PENALE - REATI A CITAZIONE DIRETTA - FORMULAZIONE DELLA IMPUTAZIONE, IN CASO DI RIGETTO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DELLE INDAGINI PRELIMINARI) - MANCANZA DEL PREVIO INVIO ALL?INDAGATO DELL?AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL VALIDO ESERCIZIO DELL?AZIONE PENALE E CON IL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIÀ OGGETTO DI ESAME - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta ? in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini delle indagini preliminari e non accolta dal giudice ?, il pubblico ministero, a seguito della richiesta di formulazione della imputazione, debba provvedere a tale adempimento senza il previo invio all?indagato dell?avviso di conclusione delle indagini di cui all?art. 415-bis del codice di procedura penale, per l?avvenuta scadenza del termine delle stesse. A differenza, infatti, di quanto erroneamente presupposto dal giudice 'a quo', la lettera della legge è chiara nell?affermare ? come già osservato nell'ordinanza n. 460 del 2002 relativamente ad identica questione sollevata dal medesimo giudice e dichiarata manifestamente infondata ? che l?avviso di cui all?art. 415-bis del codice di rito deve essere notificato all?indagato soltanto nell?ipotesi in cui il pubblico ministero non debba ?formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411?; l?esigenza di assicurare una fase di ?contraddittorio? in ordine alla completezza delle indagini ? cui è preordinato l?avviso in questione ? in tanto si giustifica, infatti, in quanto ?il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell?azione penale?, trovando, invece, il contraddittorio ? nella diversa ipotesi di esercizio dell?azione penale conseguente all?ordine di formulare l?imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta ? necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice, in quel caso, è tenuto a fissare.

Pronuncia 460/2002Depositata il 19/11/2002

PROCESSO PENALE - REATI A CITAZIONE DIRETTA - SCADENZA DEI TERMINI DI INDAGINE - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO - ORDINE A QUEST?ULTIMO DI FORMULARE L?IMPUTAZIONE - MANCANZA DEL PREVIO INVIO, ALL?INDAGATO, DELL?AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (ART. 415-BIS COD. PROC. PEN.) (PENA LA NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO) - PROSPETTATA INCIDENZA SUL VALIDO ESERCIZIO DELL?AZIONE PENALE E SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 24, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta - in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini di indagine e non accolta dal giudice delle indagini preliminari - il pubblico ministero, richiesto di formulare dal giudice l'imputazione, debba provvedere a tale adempimento ed alla successiva emissione del decreto che dispone il giudizio senza il previo invio, all'indagato, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., per l'avvenuta scadenza del termine delle stesse. La lettera della legge è chiara nell'affermare che l'avviso in questione - la cui funzione è chiaramente quella di assicurare una fase di "contraddittorio" tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini - deve essere notificato soltanto nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non debba «formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411» del codice di rito e cioè quando intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale che giustifichi detta fase e uno specifico 'ius ad loquendum' dell'indagato. Nella specie, invece, il contraddittorio stesso trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare, per cui, ove la citazione diretta sia imposta dal giudice, va esclusa qualsiasi nullità derivante dal mancato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis e, conseguentemente, la lesione dei parametri invocati.

Pronuncia 567/1990Depositata il 28/12/1990

ORD. 567/90. PROCESSO PENALE - REATO COMMESSO DA IGNOTI - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - MANCATA CONDIVISIONE PER RITENUTA INCOMPLETEZZA DI INDAGINI - PRECLUSIONE ALL'INDICAZIONE DI ULTERIORI INDAGINI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 409/1990.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 415

Pronuncia 502/1990Depositata il 26/10/1990

ORD. 502/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE CONTRO IGNOTI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL P.M. - MANCATA CONDIVISIONE DA PARTE DEL G.I.P. - INDICAZIONI DI ULTERIORI INDAGINI - OMESSA PREVISIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla stregua del nuovo quadro normativo risultante dalle sentenze nn. 409/1990 di non fondatezza nei sensi di cui in motivazione e 445/1990 di illegittimita' costituzionale parziale, concernenti l'una l'art. 415, secondo comma, c.p.p. e l'altra gli artt. 157, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, e 554, secondo comma, c.p.p.. - O. nn. 222/1990 e 463/1990.

Norme citate

Pronuncia 409/1990Depositata il 31/07/1990

SENT. 409/90. PROCESSO PENALE - ARCHIVIAZIONE - IPOTESI - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER ESSERE IGNOTO L'AUTORE DEL REATO - DISCIPLINA APPLICABILE - POTERE DEL G.I.P. DI INDICARE ULTERIORI INDAGINI AL PUBBLICO MINISTERO - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Nell'ipotesi - prevista dall'art. 415 cod. proc. pen. - di richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, l'essersi il legislatore astenuto dall'operare un rinvio "globale" alle disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 - a differenza da quanto disposto per gli altri casi di archiviazione disciplinati dall'art. 411 (mancanza di condizione di procedibilita', estinzione del reato, non previsione del fatto come reato) non comporta di per se' che non debba trovare applicazione l'art. 409, quarto comma, e che quindi, oltre ai provvedimenti con l'"essere ignoti gli autori del reato" sicuramente incompatibili (come l'ordinanza per la formulazione dell'imputazione e la fissazione dell'udienza preliminare) non possano essere adottati dal G.I.P. quelli compatibili. Deve quindi ritenersi che il G.I.P. non sia vincolato alla pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nome di una persona gia' individuata, ma possa indicare al P.M. gli approfondimenti non ancora compiuti e le necessarie ulteriori indagini. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 415 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.).

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 415, comma 2

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.