Articolo 574 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 422/2001Depositata il 21/12/2001
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché verifichi la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 574 e 593, comma 3 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., come modificato dall?art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui non consente all?imputato di proporre appello nemmeno per gli interessi civili avverso la sentenza di condanna a reati, per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria. Infatti, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, l?art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha nuovamente modificato la norma censurata, sancendo la inappellabilità delle sentenze di condanna ?per le quali è stata applicata la sola pena dell?ammenda?. M.F.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 574
- codice di procedura penale-Art. 593, comma 3
- legge-Art. 18
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.