Articolo 344 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 46/1994Depositata il 17/02/1994
Per effetto della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha soppresso l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - non e' piu' operante la disciplina processuale concernente l'inoltro della relativa richiesta da parte del p.m., onde e' necessario che il giudice 'a quo', riesamini la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' volta a censurare la ritenuta perentorieta' e l'asserita incongruita' del termine per l'inoltro della richiesta medesima alla Camera cui appartiene il parlamentare da sottoporre a procedimento penale. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalita' dell'art. 344, comma primo, cod. proc. pen..). red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 344, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 464/1993Depositata il 24/12/1993
In conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di improcedibilita' del conflitto di attribuzione sorto, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e la Camera dei deputati, in relazione al provvedimento con cui quest'ultima ha restituito gli atti al p.m., senza decidere sul merito della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti, presentata oltre il termine 'ex' art. 344, comma primo, cod. proc. pen., resta assorbita la questione di costituzionalita' relativa a detto articolo, prospettata in via subordinata dalla Procura ricorrente, in riferimento agli artt. 3, 25, 68, comma secondo, 109 e 112 Cost..
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 344, comma 1
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.