Articolo 344 - CODICE PROCEDURA PENALE

Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione. (90) ((90a))
Se la persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione e' stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessita' dopo che si e' proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi e' pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti.
Quando si procede nei confronti di piu' persone per alcune delle quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si puo' procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 46/1994Depositata il 17/02/1994

ORD. 46/94 A. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA ALLA CAMERA CUI IL PARLAMENTARE APPARTIENE - TERMINE PER L'INOLTRO DI ESSA - DENUNCIATA PERENTORIETA' E INCONGRUITA' - 'IUS SUPERVENIENS' - SOPRAVVENUTA SOPPRESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Per effetto della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha soppresso l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - non e' piu' operante la disciplina processuale concernente l'inoltro della relativa richiesta da parte del p.m., onde e' necessario che il giudice 'a quo', riesamini la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' volta a censurare la ritenuta perentorieta' e l'asserita incongruita' del termine per l'inoltro della richiesta medesima alla Camera cui appartiene il parlamentare da sottoporre a procedimento penale. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalita' dell'art. 344, comma primo, cod. proc. pen..). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 344, comma 1

Pronuncia 464/1993Depositata il 24/12/1993

SENT. 464/93 D. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL P.M. - TERMINE DI GIORNI TRENTA DALL'ISCRIZIONE DEL PARLAMENTARE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROSPETTATA, IN VIA SUBORDINATA, NEL GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - INTERVENUTA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DEL CONFLITTO - CONSEGUENTE ASSORBIMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'.

In conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di improcedibilita' del conflitto di attribuzione sorto, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e la Camera dei deputati, in relazione al provvedimento con cui quest'ultima ha restituito gli atti al p.m., senza decidere sul merito della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti, presentata oltre il termine 'ex' art. 344, comma primo, cod. proc. pen., resta assorbita la questione di costituzionalita' relativa a detto articolo, prospettata in via subordinata dalla Procura ricorrente, in riferimento agli artt. 3, 25, 68, comma secondo, 109 e 112 Cost..

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 344, comma 1

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.