Articolo 723 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 336/1996Depositata il 08/10/1996
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 723, co. 1, e 725, co. 2, cod. proc. pen., sollevata sotto il profilo che - poiche' la "attivita' di acquisizione probatoria" rogabile da autorita' straniera, comprende non solo specifici atti, ma anche attivita' di indagine discrezionali e generalizzate, e poiche' in tal modo il giudice chiamato ad eseguire la rogatoria viene investito di poteri riservati, nel nostro ordinamento processuale, al pubblico ministero in base agli artt. 358 e ss. cod. proc. pen. - si determinerebbe: a) violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con la legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, la quale impone l'adeguamento di tutti gli istituti processuali all'insieme dei principi e criteri risultanti dall'art. 2 (punto 104), e in particolare a quello concernente la diversa posizione del giudice rispetto al pubblico ministero (punto 37, art. 2, co. 2); b) violazione degli artt. 3 e 24 Cost. poiche' nella procedura di rogatoria, si porrebbe la persona indagata di fronte ad un giudice-inquisitore, con affievolimento della ordinaria dialettica processuale e della tendenziale parita' tra accusa e difesa, tanto piu' che lo stesso giudice potrebbe essere chiamato a pronunciarsi su eventuali richieste di misure cautelari, o a intervenire nel conseguente procedimento di estradizione. Ed infatti, poiche' la rogatoria passiva coinvolge rapporti con ordinamenti di Stati esteri, per verificare la rispondenza della sua disciplina alla legge di delegazione, si devono considerare non i principi che in questa ispirano le relazioni tra giudice e pubblico ministero, bensi' quelli riguardanti i rapporti giurisdizionali con autorita' straniere. A questo proposito l'art. 2, co. 1, prima parte, della legge delega, prescrive che il codice deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, ed in attuazione di tale principio l'art. 696 cod. proc. pen. dispone che l'intera materia dei rapporti con autorita' straniere relativi alla amministrazione della giustizia penale, che include le rogatorie internazionali, e' disciplinata dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale, e che, solo se tali norme manchino, o non dispongano diversamente, si applichino le disposizioni del nostro codice. E' poi indubbio che, alla luce della legge di delegazione e delle fonti da essa richiamate, oggetto di rogatoria possa essere anche l'attivita' di indagine e di ricerca delle fonti di prova. Peraltro la disciplina internazionale non impone alcun vincolo agli Stati aderenti in ordine alla individuazione dell'organo competente, nei rispettivi ordinamenti, all'espletamento della rogatoria, sicche' le norme internazionali, alle quali rimanda la legge di delegazione, non sono violate per il fatto che l'esecuzione delle indagini richieste dalla autorita' straniera sia affidata, dall'art. 723, co. 1, cod. proc. pen., al giudice anziche' al pubblico ministero. Invero, attese le molteplici possibili utilizzazioni delle rogatorie nei diversi ordinamenti, il legislatore italiano ha disposto, con valutazione non irragionevole ne' contrastante con le garanzie della difesa, che tutte le attivita' di acquisizione probatoria siano compiute non dal pubblico ministero, che e' istituzionalmente parte nel processo penale italiano, ma dal giudice, che, per la sua posizione di terzieta', conferisce all'attivita' rogata il livello piu' elevato di affidamento che lo Stato sia in grado di assicurare. Anche la scelta del legislatore delegato di attribuire alla Corte d'appello il potere di delegare le operazioni esecutive a un suo componente, o al locale giudice per le indagini preliminari, non e' irragionevole, poiche' chiaramente ispirata all'esigenza di inquadrare in una competenza funzionale il compimento di atti che possono avere la natura piu' varia ed attenere a fasi o forme del procedimento estero non sempre agevolmente riconducibili agli schemi propri dell'ordinamento processuale italiano. D'altra parte, ai sensi dell'art. 725, co. 2, cod. proc. pen., l'attivita' in rogatoria deve essere svolta nelle forme e con tutte le garanzie proprie, nel nostro ordinamento processuale, dei diversi atti da compiere. E' infine irrilevante l'ultimo profilo di censura (secondo cui il giudice incaricato della esecuzione della rogatoria potrebbe essere lo stesso che sara' poi chiamato a decidere su richieste di estradizione o ad applicare misure cautelari), non emergendo dagli atti che il rimettente versi in questa situazione. red.: A. Franco
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 725, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 723, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- legge-Art. 2
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.