Articolo 729-ter - CODICE PROCEDURA PENALE
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L'autorita' giudiziaria puo' richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova.
L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita' straniera competente le modalita' del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonche' del livello di sicurezza indicato dall'autorita' dello Stato richiesto.
Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato italiano.
La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l'autorita' straniera non ne chieda la liberazione.
Quando il trasferimento temporaneo e' condizionato al fatto che la persona trasferita non puo' essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, l'immunita' cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
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