Articolo 499 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 45/1996Depositata il 23/02/1996
Sono manifestamente infondate con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionali dell'art. 498, comma primo, in relazione agli artt. 194, comma terzo e 100, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il difensore della parte civile costituita ritualmente in giudizio possa porre domande al testimone per l'accertamento dei fatti che non ineriscono direttamente alla posizione sostanziale della parte privata dallo stesso difesa - nonche' dell'art. 499, comma quinto, in relazione agli artt. 501, comma secondo e 514, comma secondo, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il testimone, vincolato dall'obbligo del giuramento, possa avvalersi a supporto della propria memoria, a differenza del perito e del consulente tecnico, di atti quali documenti, note scritte e pubblicazioni in particolare rappresentativi del legittimo diritto di cronaca - in quanto: relativamente alla prima disposizione, non sussiste la denunziata preclusione, come risulta dall'art. 499, comma sesto, che prevede esclusivamente il requisito della "pertinenza" delle domande, sul quale esplica il potere di vigilanza, nei confronti di tutte le parti, il presidente del collegio o il pretore; relativamente alla seconda disposizione, sussiste evidente diversita' fra la posizione del testimone, il quale deve riferire su fatti in base a ricordi personali e puo' soltanto - con previsione derogatoria - consultare documenti di provenienza propria, e quella del perito o del consulente tecnico, che devono rispondere a quesiti di ordine tecnico. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 499, comma 5
- codice di procedura penale-Art. 498, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.