Articolo 696-quinquies - CODICE PROCEDURA PENALE
((
L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E' in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
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