Articolo 119 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 341/1999Depositata il 22/07/1999
Per violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost. - assorbito ogni altro profilo della questione - l'art. 119 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, abbia diritto di farsi assistere da un interprete, deve essere dichiarato illegittimo. Nello stabilire (comma 1) riguardo non solo all'imputato, ma a qualsiasi persona che sia chiamata o abilitata, nel processo, a rendere dichiarazioni, che "quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni", si usi lo scritto, sia da parte dell'interessato che non parli, sia per rivolgere "le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni" all'interessato che non senta e col riservare nelle medesime ipotesi (comma 2) la nomina di uno o piu' interpreti, da parte dell'autorita' procedente, al solo caso in cui la persona non sappia leggere o scrivere, le disposizioni dell'art. 119 cod. proc. pen. non tengono infatti conto della differenza sostanziale che intercorre tra il poter percepire ed esprimersi, immediatamente e direttamente, sia pure con la mediazione di un interprete, e l'essere messi in grado di percepire o di esprimersi solo attraverso lo scritto, ed appaiono dettate, in realta', nell'ottica di rendere possibile lo svolgimento del processo quando ad esso partecipi una persona portatrice di siffatti 'handicap', piuttosto che in quella della garanzia dei diritti dell'imputato. Ed e' dunque palese in esse l'insufficienza a soddisfare le effettive esigenze di tale garanzia, sia sotto il profilo della omessa considerazione delle necessita' di comprensione e comunicazione, al di la' della sola ipotesi in cui l'imputato debba o voglia rendere dichiarazioni, e piu' in generale delle esigenze che derivano dal diritto dell'imputato a partecipare consapevolmente al procedimento; sia sotto il profilo della esclusione della assistenza di un interprete quando l'imputato sappia leggere e scrivere. Tale lacuna va dunque colmata attraverso la adottata pronuncia di illegittimita' costituzionale di tipo "additivo", con la quale si estende agli imputati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 119 cod. proc. pen., la forma di tutela gia' prevista dall'art. 143 stesso codice per l'imputato che non conosca la lingua italiana, con l'ulteriore precisazione che l'interprete, secondo la regola, gia' presente nello stesso art. 119, comma 2, dovra' essere scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con la persona interessata, mentre, per ogni altro aspetto della disciplina varra', in forza del rinvio all'art. 119 contenuto nell'art. 143, comma 2, quanto disposto in generale in tema di interprete che assiste l'imputato. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 119
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.