Pronuncia 341/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1998 dal pretore di Marsala, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 119 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Valerio Onida

Data deposito: Thu Jul 22 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 341/99 A. PROCESSO PENALE - DIRITTI DELL'IMPUTATO - AUTODIFESA - ATTIVITA' IN CUI SI ESPLICA - FASI DEL PROCESSO, DALL'ISTRUTTORIA AL DIBATTIMENTO, AFFIDATE DALL'ORDINAMENTO AL PRINCIPIO DELL'ORALITA' - ESIGENZA DI PARTICOLARI GARANZIE.

Come la Corte costituzionale ha costantemente affermato, la peculiare natura del processo penale e degli interessi in esso coinvolti richiede la possibilita' della diretta e personale partecipazione dell'imputato, onde l'autodifesa - che ha riguardo a quel complesso di attivita' mediante le quali l'imputato e' posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo - costituisce diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'"iter" processuale, dalla fase istruttoria a quella del giudizio. La garanzia costituzionale del diritto di difesa comprende dunque - come anche si e' precisato - la effettiva possibilita' che la partecipazione personale dell'imputato al procedimento avvenga in modo consapevole, specialmente nelle fasi che l'ordinamento affida al principio dell'oralita': il che comporta la possibilita' effettiva sia di percepire, comprendendone il significato linguistico, le espressioni orali dell'autorita' procedente e degli altri protagonisti del procedimento, sia di esprimersi a sua volta in modo da essere percepito e compreso. - S. nn. 99/1975, 205/1971, 186/1973, 9/1982 e, da ultimo, S. n. 10/1993. red.: S. Pomodoro

Parametri costituzionali

SENT. 341/99 B. PROCESSO PENALE - PARTECIPAZIONE DI PERSONE SORDE, MUTE O SORDOMUTE AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO - DIRITTO DELL'IMPUTATO, SE AFFETTO DA UNO DI TALI 'HANDICAP', INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SAPPIA O MENO LEGGERE O SCRIVERE, DI FARSI ASSISTERE GRATUITAMENTE DA UN INTERPRETE - OMESSA PREVISIONE - INCIDENZA SULLA POSSIBILITA', PER L'IMPUTATO, DI COMPRENDERE LE ACCUSE MOSSEGLI E DI SEGUIRE EFFETTIVAMENTE IL COMPIMENTO DEGLI ATTI A CUI PARTECIPA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - DISCIPLINA CONSEGUENTEMENTE APPLICABILE.

Per violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost. - assorbito ogni altro profilo della questione - l'art. 119 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, abbia diritto di farsi assistere da un interprete, deve essere dichiarato illegittimo. Nello stabilire (comma 1) riguardo non solo all'imputato, ma a qualsiasi persona che sia chiamata o abilitata, nel processo, a rendere dichiarazioni, che "quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni", si usi lo scritto, sia da parte dell'interessato che non parli, sia per rivolgere "le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni" all'interessato che non senta e col riservare nelle medesime ipotesi (comma 2) la nomina di uno o piu' interpreti, da parte dell'autorita' procedente, al solo caso in cui la persona non sappia leggere o scrivere, le disposizioni dell'art. 119 cod. proc. pen. non tengono infatti conto della differenza sostanziale che intercorre tra il poter percepire ed esprimersi, immediatamente e direttamente, sia pure con la mediazione di un interprete, e l'essere messi in grado di percepire o di esprimersi solo attraverso lo scritto, ed appaiono dettate, in realta', nell'ottica di rendere possibile lo svolgimento del processo quando ad esso partecipi una persona portatrice di siffatti 'handicap', piuttosto che in quella della garanzia dei diritti dell'imputato. Ed e' dunque palese in esse l'insufficienza a soddisfare le effettive esigenze di tale garanzia, sia sotto il profilo della omessa considerazione delle necessita' di comprensione e comunicazione, al di la' della sola ipotesi in cui l'imputato debba o voglia rendere dichiarazioni, e piu' in generale delle esigenze che derivano dal diritto dell'imputato a partecipare consapevolmente al procedimento; sia sotto il profilo della esclusione della assistenza di un interprete quando l'imputato sappia leggere e scrivere. Tale lacuna va dunque colmata attraverso la adottata pronuncia di illegittimita' costituzionale di tipo "additivo", con la quale si estende agli imputati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 119 cod. proc. pen., la forma di tutela gia' prevista dall'art. 143 stesso codice per l'imputato che non conosca la lingua italiana, con l'ulteriore precisazione che l'interprete, secondo la regola, gia' presente nello stesso art. 119, comma 2, dovra' essere scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con la persona interessata, mentre, per ogni altro aspetto della disciplina varra', in forza del rinvio all'art. 119 contenuto nell'art. 143, comma 2, quanto disposto in generale in tema di interprete che assiste l'imputato. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro