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Articolo 516 - CODICE PROCEDURA PENALE

Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come e' descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione. (56) (67)
Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sula composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. (90) (90a)
Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis. (175) (210)(250)((271))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.