Pronuncia 206/2011
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in combinato disposto con l'art. 516 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice di pace di Agrigento nel procedimento penale a carico di N. S. con ordinanza del 23 settembre 2010, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2011. Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011. F.to: Paolo MADDALENA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI
Relatore: Giorgio Lattanzi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: MADDALENA
Massime
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento - Facoltà per l'imputato di chiedere l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e del giusto processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Formulazione indeterminata e oscura della questione - Inammissibilità.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 35
- codice di procedura penale-Art. 516