About

Pronuncia 206/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Torino, nel procedimento penale a carico di G. D. e M.C. P., con ordinanza del 24 febbraio 2016, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2017. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

Massime

Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Sufficiente descrizione della fattispecie processuale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto di nuova contestazione. Il rimettente, indicando specificamente i fatti oggetto dell'imputazione e rilevando che essi incontrovertibilmente presentano connotati materiali difformi da quelli dell'originaria accusa, sì da richiedere la procedura, attivata dal p.m., di modificazione dei capi di imputazione, ha descritto sufficientemente la vicenda processuale, posto che la sua qualificazione in termini di modificazione dell'imputazione non può essere censurata, perché è logicamente rimessa alle determinazioni del giudice a quo.

Processo penale - Modifica dell'imputazione - Contestazione del fatto diverso emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere il patteggiamento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa e ingiustificata disparità di trattamento sotto più profili - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost. - l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. L'esercizio del diritto di difesa dell'imputato postula che egli abbia ben chiari i termini dell'accusa mossa nei suoi confronti e che, ove questa venga modificata nei suoi aspetti essenziali, possa rivalutare e modificare le proprie opzioni difensive, anche chiedendo un rito alternativo a contenuto premiale, la cui scelta costituisce una delle espressioni più qualificanti del medesimo diritto di difesa. Ciò vale non soltanto rispetto al giudizio abbreviato, ma anche al patteggiamento, nel quale la valutazione dell'imputato è indissolubilmente legata alla natura dell'addebito, trattandosi di determinare lo stesso contenuto della decisione. Ne consegue che la disposizione censurata dal Tribunale di Torino - precludendo la possibilità di chiedere il patteggiamento a seguito di una modificazione dibattimentale "fisiologica" dell'imputazione - viola il diritto di difesa dell'imputato. È inoltre ravvisabile ingiustificata disparità di trattamento, sia rispetto al caso del recupero, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al patteggiamento per circostanze puramente occasionali, che determinino la regressione del procedimento; sia rispetto alla facoltà - riconosciuta all'imputato dalla sentenza additiva n. 273 del 2014 - di chiedere il giudizio abbreviato dopo una modificazione "fisiologica" dell'imputazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 265 del 1994, n. 129 del 1993, n. 316 del 1992, n. 593 del 1990 e n. 277 del 1990; ordinanze n. 486 del 2002, n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992 ). Per consolidata giurisprudenza, i riti alternativi a contenuto premiale (giudizio abbreviato e patteggiamento) costituiscono modalità tra le più qualificanti di esercizio del diritto di difesa dell'imputato, tali da incidere in senso limitativo sull'entità della pena inflitta. ( Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993 ).