Processo penale - Fase del dibattimento - Nuova contestazione di un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - Richiesta di giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso - Esclusione - Discriminazione rispetto alla contestazione suppletiva cosiddetta "fisiologica" del reato concorrente e alla oblazione, di cui alla sentenza n. 237 del 2012 - Necessità di applicare la ratio posta a fondamento della sentenza predetta, prevedendo la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, oggetto della nuova contestazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, Cost., l'art. 516 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Sono, infatti, estensibili le considerazioni svolte nella sentenza n. 237 del 2012 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva all'imputato di chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento in relazione al reato concorrente oggetto di contestazione suppletiva c.d. "fisiologica", volta, cioè, ad adeguare l'imputazione alle nuove risultanze dell'istruzione dibattimentale. Pur sussistendo un elemento differenziale tra la contestazione del reato concorrente e quella del fatto diverso - potendosi, solo nel primo caso, dar luogo anche ad una imputazione autonoma, oggetto di un procedimento distinto, mentre nel secondo caso, configurandosi una mutata descrizione del fatto per il quale è già stata esercitata l'azione penale, la nuova contestazione dibattimentale rappresenta una soluzione obbligata per il pubblico ministero - ciò non è sufficiente a giustificare la discriminazione in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato. Pertanto, anche in rapporto alla contestazione "fisiologica" del fatto diverso l'imputato che subisce la nuova contestazione viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore - quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena - rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall'inizio. La disposizione censurata, inoltre, integra una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe conseguente al possibile recupero, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato per circostanze puramente "occasionali" che determinino la regressione del procedimento, come nel caso in cui, a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. Sussiste, infine, anche con riguardo all'ipotesi in questione, l'ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e oblazione, parimenti riscontrata nella sentenza n. 237 del 2012. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 517 cod. proc. pen., v. la sentenza n. 237/2012. - Sulle contestazioni dibattimentali c.d. "tardive" o "patologiche", v. le sentenze nn. 333/2009 e 265/1994, concernenti, rispettivamente, il giudizio abbreviato e il "patteggiamento". - Con riguardo alla mancata previsione della facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione, v. la sentenza n. 530/1995.