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Articolo 234 - CODICE PROCEDURA PENALE

E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non e' possibile recuperarlo, puo' esserne acquisita copia.
E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralita' in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.
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Massime della Corte Costituzionale

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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.