Pronuncia 136/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1994 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Marani Clarisca ed altri, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: BALDASSARRE
Massime
SENT. 136/95 A. PROCESSO PENALE - PERSONE NON IMPUTATE E PERSONE NON SOTTOPOSTE A INDAGINI - DICHIARAZIONI INDIZIANTI DA ESSE RESE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - GARANZIE (SOSPENSIONE DELL'ESAME, AVVERTENZE, EVENTUALE INUTILIZZABILITA') - NON PREVISTA APPLICABILITA' DELLA NORMA NELL'IPOTESI DI DICHIARAZIONI INDIZIANTI RESE DAL FALLITO AL CURATORE NEL CORSO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE NELLE DISPOSIZIONE IMPUGNATA L'ESPRESSIONE "AUTORITA' GIUDIZIARIA" SIA RIFERIBILE NON SOLTANTO AL GIUDICE PENALE E AL PUBBLICO MINISTERO, MA ANCHE AL GIUDICE CIVILE - NON FONDATEZZA.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 136/95 B. PROCESSO PENALE - PERSONE NON IMPUTATE O NON SOTTOPOSTE A INDAGINI - DICHIARAZIONI INDIZIANTI DA ESSE RESE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - GARANZIE (SOSPENSIONE DELL'ESAME, AVVERTENZE, EVENTUALE INUTILIZZABILITA') PREVISTE DALL'ART. 63 COD. PROC. PEN. - NON PREVISTA APPLICABILITA' DELLA NORMA NELL'IPOTESI DI DICHIARAZIONI INDIZIANTI RESE DAL FALLITO AL CURATORE NEL CORSO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - DEDOTTA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - CENSURA FORMULATA SUL NON CONDIVISIBILE ASSUNTO CHE IL DIVIETO DI TESTIMONIANZA SULLE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO STABILITO DALL'ART. 62 STESSO CODICE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI RESE NEL PROCESSO PENALE, SIA APPLICABILE ANCHE NEL CASO IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- regio decreto-Art. 49
- codice di procedura penale-Art. 63
- codice di procedura penale-Art. 62
Parametri costituzionali
SENT. 136/95 C. PROCESSO PENALE - PROVA DOCUMENTALE - RELAZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE - NATURA DI DOCUMENTO.
Norme citate
- regio decreto-Art. 33
- codice di procedura penale-Art. 234