Articolo 62 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 63 cod. proc. pen., per la mancata estensione delle garanzie ivi previste riguardo alle "dichiarazioni indizianti" rese da persone non imputate o non sottoposte a indagini, all'ipotesi di dichiarazioni rese al curatore, ai sensi dell'art. 49 della legge fallimentare, dal fallito non ancora sottoposto a procedimento penale per reati connessi al fallimento, non e' pertinente il richiamo al divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, stabilito dall'art. 62 st. cod., divieto operante solo con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale. Non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una 'notitia criminis', e non avendo il giudice 'a quo' discriminato l'ipotesi in cui il fallito rivesta la qualita' di indagato da quella in cui, invece, tale qualita' non abbia ancora assunto, si rivela infondata la dedotta censura di violazione del diritto di difesa, in quanto soltanto nel primo caso possono profilarsi ostacoli all'utilizzazione delle dichiarazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 63 cod. proc. pen.). - V. massime A e C. Circa il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, v. S. n. 237/1993. Sulle dichiarazioni rese al curatore ai sensi dell'art. 49 legge fall., v. S. n. 69/1984. red.: G. Conti
Il divieto stabilito dall'art. 62 cod. proc. pen. col prevedere che "le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza", non e' affatto assoluto ed illimitato. Come anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha dichiarato, esso opera infatti solo con riferimento a dichiarazioni rese "nel procedimento" e non genericamente "in pendenza del procedimento", e pertanto, ai fini dell'applicabilita' della norma, mentre il discrimine temporale della iscrizione della notizia di reato - o del nome della persona cui il reato e' attribuito - nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen. non assume di per se alcun rilievo, occorre pur sempre accertare (ed e' questo che essenzialmente rileva) che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza "de auditu" siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di cio' che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento. Cosi' circoscritti i limiti entro cui puo' operare e' quindi da escludersi che la norma sia viziata da irragionevolezza o da eccesso di delega, in quanto, posta com'e' a tutela della esigenza che le dichiarazioni dell'imputato giungano a conoscenza del giudice attraverso l'esclusivo veicolo della documentazione formale con le garanzie a questa connesse, essa trae origine dalla direttiva dell'art. 2, n. 31 della legge n. 81 del 1987, che vieta l'utilizzazione "agli effetti del giudizio, anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni rese senza l'assistenza della difesa", anche se raccolte sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e trova fondamento nel principio (direttiva n. 33) che impone alla polizia giudiziaria di compilare verbali o comunque di documentare l'attivita' compiuta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 cod. proc. pen.).
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giuridizionali sancito dall'art. 111, primo comma, Cost., sussiste entro l'ambito riservato alle valutazioni del giudice, e pertanto non puo' farsi ad esso richiamo per contestare la legittimita' di una norma del processo penale che vietando l'ingresso in dibattimento di un determinato mezzo di prova, (come nella specie l'art. 62 cod.proc.pen. riguardo alle testimonianze "de auditu" su dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini) delimita a monte tale ambito. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 cod.proc.pen.).