Pronuncia 237/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 marzo 1992 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di Bonadei Giuseppe, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 30 marzo 1992 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di Agostini Gabriele ed altro, iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione di Pagani Enrico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri; Udito l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 237/93 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIVIETO DI ACQUISIRE TESTIMONIANZE SU DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO O DALL'INDAGATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA ED ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - OPERATIVITA' DELLA NORMA CENSURATA SOLO ENTRO CIRCOSCRITTI LIMITI - RISPONDENZA DELLA STESSA ALLE DIRETTIVE DEL LEGISLATORE DELEGANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il divieto stabilito dall'art. 62 cod. proc. pen. col prevedere che "le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza", non e' affatto assoluto ed illimitato. Come anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha dichiarato, esso opera infatti solo con riferimento a dichiarazioni rese "nel procedimento" e non genericamente "in pendenza del procedimento", e pertanto, ai fini dell'applicabilita' della norma, mentre il discrimine temporale della iscrizione della notizia di reato - o del nome della persona cui il reato e' attribuito - nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen. non assume di per se alcun rilievo, occorre pur sempre accertare (ed e' questo che essenzialmente rileva) che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza "de auditu" siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di cio' che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento. Cosi' circoscritti i limiti entro cui puo' operare e' quindi da escludersi che la norma sia viziata da irragionevolezza o da eccesso di delega, in quanto, posta com'e' a tutela della esigenza che le dichiarazioni dell'imputato giungano a conoscenza del giudice attraverso l'esclusivo veicolo della documentazione formale con le garanzie a questa connesse, essa trae origine dalla direttiva dell'art. 2, n. 31 della legge n. 81 del 1987, che vieta l'utilizzazione "agli effetti del giudizio, anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni rese senza l'assistenza della difesa", anche se raccolte sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e trova fondamento nel principio (direttiva n. 33) che impone alla polizia giudiziaria di compilare verbali o comunque di documentare l'attivita' compiuta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 cod. proc. pen.).

Parametri costituzionali

SENT. 237/93 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - ECCESSO DI DELEGA - ACCERTAMENTI - CRITERI - CONSIDERAZIONE, ANCHE NEL LORO COMPLESSO, DELLE DIRETTIVE IMPARTITE.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, al fine di valutare l'esistenza o meno di un eccesso di delega, la verifica della rispondenza della norma delegata alla 'ratio' e alla finalita' del legislatore delegante va effettuata tenendo conto anche del complesso dei criteri direttivi impartiti. - V., da ultimo sent. n. 141/1993 e precedenti ivi richiamati.

Parametri costituzionali

SENT. 237/93 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DIVIETO DI ACQUISIRE TESTIMONIANZE SU DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO O DALL'INDAGATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - NON RIFERIBILITA' DEL PRECETTO COSTITUZIONALE ALLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giuridizionali sancito dall'art. 111, primo comma, Cost., sussiste entro l'ambito riservato alle valutazioni del giudice, e pertanto non puo' farsi ad esso richiamo per contestare la legittimita' di una norma del processo penale che vietando l'ingresso in dibattimento di un determinato mezzo di prova, (come nella specie l'art. 62 cod.proc.pen. riguardo alle testimonianze "de auditu" su dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini) delimita a monte tale ambito. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 cod.proc.pen.).

Parametri costituzionali