Articolo 586 - CODICE PROCEDURA PENALE
Quando non e' diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento puo' essere proposta, a pena di inammissibilita', soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione e' tuttavia ammissibile anche se la sentenza e' impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.
L'impugnazione dell'ordinanza e' giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
Contro le ordinanze in materia di liberta' personale e' ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.
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