Articolo 651 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto le ordinanze di rimessione non consentono di individuare l'esistenza del necessario requisito della rilevanza, mancando ogni precisazione circa l'effettiva forza probatoria delle dichiarazioni della parte civile ai fini del riconoscimento della responsabilita' degli imputati per i fatti di reato a ciascuno di essi addebitato. Inoltre, non vi e' alcun cenno alle caratteristiche del danno (patrimoniale o non patrimoniale, ovvero l'uno e l'altro congiuntamente) oggetto della pretesa civile concretamente esercitata nel processo penale; infine, la denuncia dell'art. 651 cod. proc. pen. - che ha valenza comunque conseguenziale a quella avente ad oggetto la pronuncia del giudice penale sugli interessi civili - non risulta neppure riprodotta nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, tanto da rivelare come essa sia stata proposta subordinatamente all'accoglimento della prima questione. - Sulla disposizione dell'art. 651, v. 'ex plurimis', S. n. 443/1990. red.: G. Leo