Articolo 707 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 370/1996Depositata il 02/11/1996
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 cod. pen., nel testo risultante dalla sentenza n. 14 del 1971, in quanto, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la determinazione del fatto-reato e' data dalla tipologia stessa degli oggetti detenuti in ordine ai quali e' pleonastica la mancata giustificazione della loro attuale destinazione, e, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., rientra nella discrezionalita' ragionevole del legislatore la determinazione delle qualita' e quantita' della sanzione. - S. n. 14/1971. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 707
Parametri costituzionali
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