Pronuncia 370/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice penale, promossi con ordinanze emesse l'11 maggio 1994 dal tribunale per i minorenni dell'Aquila, il 19 aprile 1995 dal pretore di Varese, il 4 luglio, il 20 settembre, il 1 giugno, il 9 ottobre, il 20 settembre ed il 29 giugno 1995 dal pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 374, 445, 746, 898, 947 e 948 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 19 e 20 del registro ordinanze 1996, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 35 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1995, e nn. 1, 4 e 5, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale; Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevate, in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni dell'Aquila, e agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito: Sat Nov 02 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 370/96 A. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI - PRETESO, IRRAGIONEVOLE RIFERIMENTO ALLO STATO SOCIALE ATTUALE DEL SOGGETTO PRECEDENTEMENTE CONDANNATO - LAMENTATA INDETERMINATEZZA DELLA NORMA PER IL RIFERIMENTO AL TERMINE GENERICO DI "COSE" NELLA SPECIE: BANCONOTE ANGOLANE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA IN CASO DI "MANCATA GIUSTIFICAZIONE REALE E IMMEDIATA" - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - PREVISIONE DI UNA PENA MINIMA EDITTALE DI MESI TRE DI ARRESTO - LAMENTATA ECCESSIVITA' - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA RISPETTO AI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost., l'art. 708 cod. pen., nel testo risultante dalla sentenza n. 110 del 1968, in quanto - posto che la norma incriminatrice sanziona[va] chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, e' colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato e dei quali non giustifichi la provenienza - la norma stessa, per un verso, prevede un'ipotesi di reato assolutamente marginale, inadeguata sul piano della difesa sociale e irragionevole (di fronte alle tendenze degenerative della vita economica e civile, caratterizzata, in negativo, dall'esistenza di preoccupanti fenomeni di arricchimento personale ottenuto mediante vie illecite ed occulte) nella sua esclusiva riferibilita' ad una sola categoria di soggetti composta da pregiudicati per reati di varia natura o entita' contro il patrimonio (a volte assai risalenti nel tempo); e, per l'altro, difetta di tassativita' per la genericita' del disposto normativo e per la riferibilita' del fatto-reato, di per se' neutro, ad un pregiudicato per alcune classi di precedenti penali. - S nn. 110/1968, 14/1971, 48/1994. red.: S. Di Palma

SENT. 370/96 B. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI (NELLA SPECIE: ATTREZZI ATTI A FORZARE SERRATURE) - DIFETTO DI TASSATIVITA' - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI UNA PENA MINIMA EDITTALE DI SEI MESI DI ARRESTO - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA RISPETTO AI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 341/1994 - INFONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 cod. pen., nel testo risultante dalla sentenza n. 14 del 1971, in quanto, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la determinazione del fatto-reato e' data dalla tipologia stessa degli oggetti detenuti in ordine ai quali e' pleonastica la mancata giustificazione della loro attuale destinazione, e, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., rientra nella discrezionalita' ragionevole del legislatore la determinazione delle qualita' e quantita' della sanzione. - S. n. 14/1971. red.: S. Di Palma