Articolo 708 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 123/2007Depositata il 05/04/2007
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 708, comma 2, e 715, comma 6, del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui collegano la maturazione dei termini perentori di durata delle misure privative della libertà personale, disposte provvisoriamente a carico dell'estradando, al mancato verificarsi di eventi «non conoscibili» dal giudice, se non per effetto di comunicazione da parte del Ministro della giustizia. La ritardata od omessa comunicazione da parte del Ministero della giustizia al giudice competente costituisce, infatti, una inadempienza del suddetto Ministero, che determina un, seppur grave, inconveniente di fatto non ricollegabile ai termini perentori previsti dalle norme censurate, da ritenersi indispensabili e da applicarsi con il massimo rigore, poiché si versa in materia di restrizioni della libertà personale. Inoltre, il petitum delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente non è precisato, né è deducibile dall'atto introduttivo del giudizio, giacché non emerge dall'ordinanza di rimessione il tipo di intervento additivo che dovrebbe essere effettuato dalla Corte per eliminare gli inconvenienti denunciati.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 708, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 715, comma 6
Parametri costituzionali
Pronuncia 370/1996Depositata il 02/11/1996
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost., l'art. 708 cod. pen., nel testo risultante dalla sentenza n. 110 del 1968, in quanto - posto che la norma incriminatrice sanziona[va] chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, e' colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato e dei quali non giustifichi la provenienza - la norma stessa, per un verso, prevede un'ipotesi di reato assolutamente marginale, inadeguata sul piano della difesa sociale e irragionevole (di fronte alle tendenze degenerative della vita economica e civile, caratterizzata, in negativo, dall'esistenza di preoccupanti fenomeni di arricchimento personale ottenuto mediante vie illecite ed occulte) nella sua esclusiva riferibilita' ad una sola categoria di soggetti composta da pregiudicati per reati di varia natura o entita' contro il patrimonio (a volte assai risalenti nel tempo); e, per l'altro, difetta di tassativita' per la genericita' del disposto normativo e per la riferibilita' del fatto-reato, di per se' neutro, ad un pregiudicato per alcune classi di precedenti penali. - S nn. 110/1968, 14/1971, 48/1994. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 708
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.