Articolo 634 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 103/2023Depositata il 25/05/2023
Per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e non, invece, in una fase processuale anteriore. (Precedenti: S. 247/ 1995 - mass. 21546; O. 306/2013 - mass. 40854).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., come risultante dall'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la regola ivi stabilita - per cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione, la Cassazione rinvia il giudizio ad altra corte d'appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - non si applica nel caso di annullamento senza rinvio e di conseguente devoluzione al giudice di merito di un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente, avente ad oggetto la delibazione preliminare sulla non manifesta infondatezza della richiesta, ipotesi nella quale gli atti andrebbero restituiti alla stessa corte d'appello che ha emesso l'ordinanza annullata. La Corte d'appello rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, che riguarda una fase processuale anteriore ed è indirizzata alla Cassazione, che l'ha già applicata in senso negativo con provvedimento per sua natura inoppugnabile, stante la posizione di vertice che essa riveste nell'ordinamento giudiziario. Le questioni proposte, che pure colgono effettivi profili problematici dell'indirizzo interpretativo in esame, finiscono pertanto per risolversi in una inammissibile richiesta di "revisione in grado ulteriore" della decisione della Cassazione. Precedenti: O. 214/2018 - mass. 40854; O. 92/2016 - mass. 38839; S. 270/2014 - mass. 38195; S. 294/1995 - mass. 21729; S. 247/1995 - mass. 21546).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 634, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.