Pronuncia 103/2023

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 627, comma 3, e 634, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, sull'istanza proposta da O. P., con ordinanza del 14 giugno 2022, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023 il Giudice relatore Franco Modugno; deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 634, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento gli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 70 e 101 Cost., dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2023. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Franco Modugno

Data deposito: Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Presupposti - Necessaria applicazione della disposizione censurata ai fini della definizione del giudizio a quo (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che obbliga il giudice del rinvio ad uniformarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa). (Classif. 112005).

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni aventi ad oggetto norme delle quali il rimettente non deve fare applicazione. ( Precedenti: S. 88/2019 - mass. 42542; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 70 e 101 Cost. - dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui obbliga il giudice del rinvio ad uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa, anche quando la Cassazione non si sia limitata a interpretare una disposizione di legge, ma l'abbia di fatto riscritta, creandone una nuova. La Corte d'appello rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto - alla luce della decisione assunta nella specie dalla Cassazione, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione - non è qualificabile come giudice di rinvio; e ciò, a prescindere dal rilievo che, ove lo fosse, la norma conferente rispetto a quanto lamentato - ovvero che la Cassazione l'abbia designata come ancora competente dopo l'annullamento - non sarebbe il comma 3, ma semmai il comma 1 dell'art. 627 cod. proc. pen., che sancisce il principio di irretrattabilità del foro commissorio) .

Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Giudice del rinvio - Legittimazione a sollevare questione incidentale sulla norma risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione - Sussistenza. (Classif. 112002).

Il giudice di rinvio è abilitato a proporre questioni di legittimità costituzionale sull'interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo tale norma ricevere ancora applicazione nell'ambito del giudizio di rinvio. ( Precedente: O. 118/2016 - mass. 38880; S. 293/2013; S. 197/2010 - mass. 34710; S. 58/1995 - mass. 21854, S. 257/1994 - mass. 20549 ).

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Presupposti - Necessaria applicazione della disposizione censurata nel giudizio a quo, e non in una fase anteriore (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, esclude l'applicabilità della regola del rinvio ad altra corte d'appello nel caso di annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione). (Classif. 112005).

Per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e non, invece, in una fase processuale anteriore. (Precedenti: S. 247/ 1995 - mass. 21546; O. 306/2013 - mass. 40854).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., come risultante dall'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la regola ivi stabilita - per cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione, la Cassazione rinvia il giudizio ad altra corte d'appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - non si applica nel caso di annullamento senza rinvio e di conseguente devoluzione al giudice di merito di un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente, avente ad oggetto la delibazione preliminare sulla non manifesta infondatezza della richiesta, ipotesi nella quale gli atti andrebbero restituiti alla stessa corte d'appello che ha emesso l'ordinanza annullata. La Corte d'appello rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, che riguarda una fase processuale anteriore ed è indirizzata alla Cassazione, che l'ha già applicata in senso negativo con provvedimento per sua natura inoppugnabile, stante la posizione di vertice che essa riveste nell'ordinamento giudiziario. Le questioni proposte, che pure colgono effettivi profili problematici dell'indirizzo interpretativo in esame, finiscono pertanto per risolversi in una inammissibile richiesta di "revisione in grado ulteriore" della decisione della Cassazione. Precedenti: O. 214/2018 - mass. 40854; O. 92/2016 - mass. 38839; S. 270/2014 - mass. 38195; S. 294/1995 - mass. 21729; S. 247/1995 - mass. 21546).