Articolo 49 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sent. n. 353 del 1996), la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46 comma 3, 47 commi 1 e 2, 48 comma 4, e 49 comma 2, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 25 comma 1, 97 comma 1, 101 comma 2, e 112 Cost. - S. n. 353/96. red.: S. Di Palma
E' inammissibile, in riferimento all'art. 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, comma 2, cod. proc. pen., in quanto permettono all'imputato di riproporre 'ad libitum' la richiesta di rimessione del procedimento, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, cosi' favorendo il decorso del termine di prescrizione. Pur non potendosi ignorare gli inconvenienti lamentati dal giudice 'a quo', deve rilevarsi che la denuncia della normativa processuale non coinvolge l'art. 47 cod. proc. pen., che e' la norma che preclude al giudice, in presenza di una richiesta di rimessione, di pronunciare sentenza, e soprattutto che l'invocato principio costituzionale e' inidoneo a garantire, oltre il momento iniziale dell'impulso dato dal pubblico ministero, l'efficienza del processo penale, che pure e' bene costituzionalmente protetto. Tanto non preclude la possibilita' di un riesame della questione ove adeguatamente definita ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - V. S. 280/1995. red.: G. Conti