Articolo 289 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 406/2002Depositata il 25/07/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter e 2-quater, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la inapplicabilità della regola sulla incapacità a tenere l'udienza preliminare nel medesimo procedimento anche per il giudice che, durante le indagini, abbia adottato un provvedimento di fissazione dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., non seguito poi dal suo espletamento da parte dello stesso giudice-persona fisica. Infatti il rimettente - nel sollecitare l'inserimento fra le ipotesi tassativamente enunciate nei commmi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc. pen., di un nuovo caso derogatorio alla regola generale della incompatibilità sancita dal comma 2-bis dello stesso art. 34 - pone in comparazione figure tra le quali non è rinvenibile una identità sostanziale, semplicemente limitandosi a far leva su di un ipotetico carattere di maggiore o minore "forza pregiudicante" che gli atti in questione presenterebbero.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 34, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 34, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 289, comma 2
- codice di procedura penale-Art. 34, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 229/2000Depositata il 22/06/2000
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 289 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice per le indagini preliminari di procedere all'interrogatorio dell'indagato, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. La norma, infatti, amplia la sfera delle garanzie - con particolare riguardo al diritto di difesa - dei soggetti in favore dei quali opera e la sua 'ratio' sembra essere rinvenibile nell'esigenza, la cui attuazione rientra nelle scelte discrezionali del legislatore, di verificare anticipatamente che la sospensione dall'ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessita', pregiudizio alla continuita' della pubblica funzione o del servizio pubblico. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 289
Parametri costituzionali
Pronuncia 174/1999Depositata il 18/05/1999
Manifesta inammissibilita' della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza della stessa. Invero, il rimettente, muovendo dal presupposto secondo cui, di fronte ad una richiesta del Pubblico Ministero di applicazione di una misura cautelare coercitiva, il giudice per le indagini preliminari possa disporre l'applicazione di una misura cautelare interdittiva, si limita ad affermare apoditticamente la sussistenza di tale possibilita', facendo richiamo alla <<gradualita'>> propria del procedimento applicativo delle misure cautelari, senza considerare che i criteri di scelta di queste ultime, se valgono in via generale sia per la scelta tra quelle di tipo coercitivo sia per la scelta tra quelle di tipo interdittivo, non implicano tuttavia necessariamente una <<graduazione>> tra i due tipi di misure. - Sulla differenza di ordine categoriale e qualitativo tra le misure cautelari interdittive e quelle coercitive, v., tra le molte, S. n. 5/1994. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 289, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 174/1999Depositata il 18/05/1999
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, posto che il rimettente lamenta la impossibilita', per il giudice, di svolgere l'interrogatorio previsto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., allorche' egli si determini nel senso dell'applicazione della misura interdittiva di cui al predetto articolo a fronte di una richiesta cautelare coercitiva da parte dell'Accusa; nell'ordinanza di rinvio e' trascurata ogni possibile interpretazione alternativa a quella che ha portato il giudice 'a quo' a sollevare la questione medesima. Pertanto, tale giudice e' venuto meno all'onere di ricercare, e privilegiare, le possibili ipotesi interpretative che consentano di adeguare la disposizione di legge ai parametri che egli invoca a sostegno del suo dubbio sulla costituzionalita' della norma impugnata. - V., tra le molte, S. n. 356/1996, nella quale la Corte ha affermato che, in via di principio, <<le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali>>. Sul punto, cfr., da ultimo, O. n. 167/1998. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 289, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.