Articolo 729 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 78/2004Depositata il 02/03/2004
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 696, 727, comma 5-bis, e 729 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 9, 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 10 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme della Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione, contrastante con quella consuetudinaria. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002 e n. 68 del 2003 - per aver il rimettente prospettato una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potessero adottarsi differenti interpretazioni, già emerse nella giurisprudenza di merito - e l'ordinanza di rimessione, emessa in data anteriore alle citate decisioni, non contiene profili nuovi, o comunque, argomentazioni tali che possano condurre a conclusioni differenti.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 696
- codice di procedura penale-Art. 727, comma 5
- codice di procedura penale-Art. 729 COME MODIFICATI
- legge-Art. 9
- legge-Art. 12
- legge-Art. 13
- legge-Art. 18
Parametri costituzionali
Pronuncia 68/2003Depositata il 14/03/2003
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, prima parte, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme di Convenzione in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione, contrastante con quella consuetudinaria. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002 - per aver il rimettente prospettato una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potessero adottarsi differenti interpretazioni, già emerse nella giurisprudenza di merito - e le ordinanze di rimessione, emesse in data anteriore alle citate decisioni, non contengono profili nuovi, o comunque, argomentazioni tali che possano condurre a conclusioni differenti.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 729, comma 1
- legge-Art. 13
Parametri costituzionali
Pronuncia 487/2002Depositata il 26/11/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata in riferimento agli articoli 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità di documenti o di altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi a seguito di rogatoria in violazione delle norme della Convenzione di Strasburgo del 1959 in materia di assistenza giudiziaria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione superata da quella consuetudinaria. Le ordinanze di rimessione, infatti, emesse in data anteriore all'ordinanza n. 315 del 2002 con la quale la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni che possano condurre a differenti conclusioni.
Norme citate
- legge-Art. 13
- codice di procedura penale-Art. 729, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 315/2002Depositata il 04/07/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis, e 729 ['recte': art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in violazione delle norme convenzionali in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria e, in deroga al principio del 'tempus regit actum', dispongono l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso. Infatti il rimettente prospetta una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potesso adottarsi differenti interpretazioni delle norme censurate, già emerse nella giurisprudenza di merito. - Principio consolidato nella giurisprudenza della Corte; v., 'ex plurimis', citata ordinanza n. 322/2001.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 729 RECTE, comma 1
- legge-Art. 12
- legge-Art. 18
- codice di procedura penale-Art. 727, comma 5
- legge-Art. 13
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo-Art.
- codice di procedura penale-Art. 729 RECTE, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.