Articolo 696-octies - CODICE PROCEDURA PENALE
((
L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia.
All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalita', nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
))
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.