Articolo 137 - CODICE PROCEDURA PENALE
Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.