Articolo 404 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, in quanto tale disposizione, sanzionando esclusivamente le offese dirette alla religione cattolica, porrebbe quest'ultima su un piano diverso e privilegiato di tutela rispetto alle religioni diverse da quella cattolica. Infatti il rimettente muove da una premessa interpretativa che è contraddetta dall'art. 406 cod. pen., che considera punibili gli stessi fatti, se commessi ai danni di confessioni religiose diverse da quella cattolica. - Con la citata sentenza n. 329/1997, la Corte ha, anche, dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 404 cod. pen., riconducendo, così, ad uguaglianza la sanzione penale prevista dagli artt. 404 e 406 cod. pen., in tal modo eliminando dall'ordinamento la preesistente discriminazione 'quoad penam' tra le diverse confessioni religiose.