Articolo 569 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 306/2013Depositata il 12/12/2013
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui, prevedendo il rinvio al giudice competente per l'appello, «non fa eccezione per l'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio». Il giudice a quo censura una norma che ha già trovato definitiva applicazione da parte della Corte di cassazione, che in base ad essa ha qualificato l'impugnazione come ricorso per saltum , individuando poi il giudice di rinvio nella Corte d'appello rimettente. La disposizione in esame pertanto non deve più essere applicata nel giudizio di rinvio, né in tale sede può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti, che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (art. 627, comma 1, cod. proc. pen.). - Nel senso che, ai fini della rilevanza, è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e non invece in una fase processuale anteriore, v. la citata sentenza n. 247/1997. - Sulla irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione, attesa l'autorità di giudicato delle decisioni della corte medesima in materia, v. ex plurimis , la citata sentenza n. 294/1995.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 569, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 24/1998Depositata il 18/02/1998
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non essendo la norma denunziata applicabile nel giudizio 'a quo'. red.: A.M. MARINI
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 569, comma 4
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.