Articolo 364 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 265/1991Depositata il 12/06/1991
La legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale indica nelle direttive n. 37 e n. 38 gli atti tipici che il pubblico ministero ha il potere di compiere e, tra questi, quelli ai quali il difensore ha il diritto di assistere: mentre l'individuazione e' espressamente prevista tra i primi, non e' invece compresa tra quelli con diritto di assistenza difensiva. Non vi e', pertanto, alcuna violazione dell'art. 77 Cost. se la stessa legge delega non ha posto sullo stesso piano, sotto tale profilo, l'interrogatorio, il confronto e l'ispezione, da un lato, e l'individuazione dall'altro, e se a detto criterio il legislatore delegato, nell'impugnato art. 364 cod. proc. pen., si e' strettamente attenuto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 364 cod.proc.pen.).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 364
Parametri costituzionali
Pronuncia 265/1991Depositata il 12/06/1991
In un sistema nel quale la prova si forma in dibattimento, o comunque davanti al giudice in sede di incidente probatorio, quale anticipazione del dibattimento, gli atti compiuti dal P.M. in fase di indagini preliminari hanno una funzione esclusivamente endoprocessuale cioe' finalizzata alla prosecuzione delle stesse; ne' la presenza della difesa incide sul valore degli atti compiuti rendendoli in qualche modo equivalenti, sotto il profilo probatorio, a quelli compiuti dal giudice. Peraltro, in talune ipotesi (come nel caso di specie: individuazione della persona sottoposta alle indagini) data la natura dell'atto e' del tutto impossibile realizzare l'assistenza di un difensore "in incertam personam", prima cioe' di avere materialmente identificato la persona che sara' poi, solo a partire da quel momento, "sottoposta alle indagini". Pertanto non puo' dirsi violato ne' il diritto di difesa dell'indagato, ne' il principio di parita' delle parti, ben potendo il legislatore graduare l'assistenza difensiva in funzione del rilievo conferito all'atto che esaurisce i suoi effetti all'interno della fase in cui viene compiuto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 364 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 364
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.