Articolo 166 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 116/2009Depositata il 24/04/2009
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. proc. pen. censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che le notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno siano effettuate all'amministratore nominato, contrariamente a quanto sarebbe previsto per il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato. Il rimettente fonda le censure su una interpretazione errata della norma impugnata, che non prende affatto in considerazione l'ipotesi dell'inabilitazione, ma stabilisce solo che, nel caso in cui il processo sia sospeso perché lo stato mentale dell'imputato non ne consente la cosciente partecipazione ex art. 71 cod. proc. pen., le notificazioni devono essere effettuate anche al curatore nominato sulla base di quest'ultima norma. Questa notificazione integrativa è riferibile tanto agli imputati inabilitati quanto a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno. -Sulla manifesta infondatezza per erroneità del presupposto interpretativo v., citate, ordinanze n. 114/2007, n. 130/2006, n. 100/2003.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 166
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.