Articolo 582 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 110/2003Depositata il 01/04/2003
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui consente soltanto alle parti private ed ai difensori - e non anche al pubblico ministero - di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato. Infatti: a) la norma censurata si giustifica agevolmente in considerazione delle evidenti diversità di condizioni e 'status' che caratterizzano i soggetti privati, da un lato, ed i magistrati del pubblico ministero, dall'altro; b) non risulta compromesso il potere di impugnazione del pubblico ministero e, d'altra parte, tale potere non costituisce, in sé, estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio della azione penale; c) il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, in ragione della peculiare posizione istituzionale del primo; d) il principio di buon andamento si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo. - Sui poteri di impugnazione del p.m., v. citata ordinanza n. 421/2001. - Sul principio di parità tra accusa e difesa, in relazione al p.m., v. citata ordinanza n. 83/2002. - Sulla non riferibilità del principio del buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale, v. citata ordinanza n. 370/2002.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 582, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.