Articolo 324 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 339/2008Depositata il 10/10/2008
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'avviso della data fissata per l'udienza di riesame del sequestro probatorio sia notificato anche alla persona offesa che abbia nominato un difensore e al difensore stesso. Dall'intera impostazione del codice di procedura penale discende, infatti, che alla persona offesa sono attribuiti poteri limitati e circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero e all'indagato, stante la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo, ma non di parte. Ne consegue, pertanto, che colui il quale venga offeso dal reato è privo del diritto alla prova che l'art. 190 cod. proc. pen. limita esclusivamente alle parti, ragione per cui deve escludersi che la persona offesa - a differenza del pubblico ministero, dominus delle indagini e figura preposta istituzionalmente alla raccolta delle prove - possa interloquire in merito al sequestro probatorio, diretto appunto ad assicurare il mantenimento delle fonti di prova. L'evidente eterogeneità delle situazioni di imputato e pubblico ministero da un lato e persona offesa dall'altro, nonché la discrezionalità del legislatore nel modulare la configurazione della tutela di quest'ultima in vista delle necessità proprie del processo penale e delle esigenze di speditezza di quest'ultimo, esclude, pertanto, che la notifica alla persona offesa della data dell'udienza di riesame del sequestro probatorio sia costituzionalmente imposta. - Sui rapporti tra azione civile e processo penale, v. citate: sentenze nn. 443/1990, 171/1982 e 166/1975; ordinanza n. 124/1999, nelle quali la Corte ha affermato che «ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale». V. pure citate sentenze nn. 353/1994 e 192/1991, nelle quali si e' ribadito che «l'assetto generale del nuovo processo e' ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo». - Sull'estensione delle facoltà e poteri della persona offesa, v. sentenze citate nn. 413/1994 e 353/1991.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 324
Parametri costituzionali
Pronuncia 153/2007Depositata il 04/05/2007
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, vincolante per il rimettente quale giudice del rinvio, limita i poteri del tribunale del riesame, in caso di impugnazione del decreto di sequestro preventivo, "alla sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, senza possibilità di verificare, sulla base dei fatti, per come indicati dal PM e esaminati alla luce delle argomentazioni difensive, se sia ravvisabile il fumus del reato prospettato dall'accusa". Infatti, la questione finisce per risolversi in un'impropria richiesta alla Corte di interpretare il principio di diritto che il rimettente è tenuto ad applicare, come dimostra il carattere discorsivo del petitum , insuscettibile di tradursi nei contenuti necessariamente specifici di una pronuncia additiva. Inoltre, il rimettente non ha verificato le effettive preclusioni scaturenti dal principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, che si limita a fissare, nel solco di un risalente e consolidato indirizzo, la preclusione, per il giudice del riesame delle misure reali, di un accertamento sul merito dell'azione penale, nell'ottica di evitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 324
Parametri costituzionali
Pronuncia 428/1998Depositata il 23/12/1998
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 322, 322-bis, 324 e 355 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all'offeso dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo, in quanto - posto che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., legittimato a richiedere il sequestro preventivo e' esclusivamente il p.m.; che e' gia' stato escluso che il difetto di legittimazione della persona offesa querelante a richiedere il sequestro preventivo integri una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in considerazione della evidente 'ratio' di prevenzione del reato che connota la misura cautelare in esame e della diversa natura dell'interesse vantato dalla persona offesa dal reato, alla cessazione della situazione di illecito; e che tale interesse, per un verso, non deve necessariamente trovare garanzia, anche indiretta negli strumenti del processo penale, e, per l'altro, appare sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nell'ambito del processo civile - la mancata previsione del potere della persona offesa dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo e' una diretta conseguenza del difetto di legittimazione di tale soggetto a richiedere la misura cautelare 'de qua'. - O. n. 334/1991. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 355
- codice di procedura penale-Art. 324
- codice di procedura penale-Art. 322
- codice di procedura penale-Art. 322 BIS
Parametri costituzionali
Pronuncia 387/1998Depositata il 27/11/1998
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nei confronti degli artt. 318 e 324 cod. proc. pen., nella parte in cui, riguardo al procedimento di riesame di sequestro conservativo disposto su istanza della parte civile, non prevedono che anche a quest'ultima sia notificato l'avviso della fissata udienza camerale. Con le stesse ordinanze di rimessione, infatti, il giudice 'a quo' ha contestualmente annullato il provvedimento oggetto del riesame e pertanto, essendosi gia' fatta applicazione della norma impugnata in entrambi i giudizi di provenienza, la questione difetta palesemente di rilevanza. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 324
- codice di procedura penale-Art. 318
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- legge-Art. 23
Pronuncia 191/1996Depositata il 07/06/1996
Manifesta inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza nei giudizi 'a quibus'. Riguardo alla prima, non si sono verificate le condizioni per l' applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, mentre relativamente alla seconda, la norma impugnata non attribuisce al Tribunale alcuna competenza sulla perdita di efficacia della misura coercitiva, la cui cognizione spetta invece al giudice che procede e non al giudice del riesame dei provvedimenti applicativi delle misure stesse. red.: A.M. Marini
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 309, comma 10
- codice di procedura penale-Art. 324, comma 6
Parametri costituzionali
Pronuncia 101/1996Depositata il 03/04/1996
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' si limita a sottoporre un normale dubbio interpretativo, la cui soluzione e' demandata esclusivamente al rimettente, al quale spetta di interpretare la norma. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 324, comma 7
- codice di procedura penale-Art. 309, comma 9
Parametri costituzionali
Pronuncia 229/1994Depositata il 08/06/1994
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 48/1994. red.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 324
Parametri costituzionali
Pronuncia 176/1994Depositata il 05/05/1994
Questione gia' dichiarata non fondata. S.n. 48/1994 red: S. P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 321
- codice di procedura penale-Art. 324
Parametri costituzionali
Pronuncia 48/1994Depositata il 17/02/1994
La preclusione, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, per il giudice investito dal gravame relativo all'applicazione delle misure cautelari di natura reale, di ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla loro gravita' - diversamente da quanto previsto per le misure cautelari personali - non si pone in contrasto con il diritto di difesa, sia perche' non vi e' un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione (riesame delle misure cautelari personali e riesame di quelle reali), si distinguono sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti, e sia perche', per altro verso, e' consentito al giudice 'a quo', quanto meno, il controllo sulla astratta configurabilita' del reato contestato. Deve anche escludersi la violazione dell'art. 42 Cost., in quanto i limiti che in base alle norme in questione possono essere apposti alla disponibilita' dei beni, si correlano ad esigenze connesse ad una situazione di pericolo per la collettivita' tale da giustificare l'imposizione del vincolo, cosi' come insussistente e' il contrasto con gli artt. 97 e 111 Cost., poiche' - contrariamente a quanto assume il rimettente - il controllo che il giudice e' chiamato ad operare e' tutt'altro che burocratico dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralita' dei presupposti che legittimano la misura. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen.). red.: A.P. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 324
- codice di procedura penale-Art. 321
Parametri costituzionali
Pronuncia 126/1993Depositata il 29/03/1993
La previsione, negli artt. 309, commi nono e decimo e 324, comma settimo, cod.proc.pen., di un termine perentorio di soli giorni dieci dalla ricezione degli atti per la decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame di un provvedimento cautelare (nella specie: sequestro) non e' lesiva del diritto di difesa dell'imputato, ma realizza al contrario una forma di tutela per lo stesso in quanto la mancata decisione sul reclamo, entro il termine, determina l'immediata caducazione del provvedimento, evitando che il soggetto che lo ha impugnato possa essere danneggiato da inadempienze o ritardi dell'autorita' giudiziaria; ne' puo' dirsi violato l'art. 97 Cost. giacche' le disfunzioni e gli intralci all'attivita' giudiziaria, lamentati nell'ordinanza di rimessione, sono frutto di deficienze dell'organico dei magistrati e del personale ausiliario, non direttamente imputabili alle norme impugnate, riguardo alle quali e' anche da escludere che, in contrasto con l'art. 111, primo comma, Cost. rendano impossibile la motivazione della decisione adottata, motivazione che peraltro va correlata ai tempi a disposizione del Tribunale ed alle complessive modalita' di svolgimento della procedura di riesame. Ne' infine, il termine previsto puo' dirsi irragionevole in relazione alle operazioni che devono essere svolte dal giudice del riesame, tanto piu' che questo e' stato elevato rispetto a quello previsto dall'art. 263 ter del codice abrogato (tre giorni prorogabili di altri tre). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma settimo, del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 24, 97, 111, primo comma, e 3 della Costituzione).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 309, comma 10
- codice di procedura penale-Art. 309, comma 9
- codice di procedura penale-Art. 324, comma 7
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.