Pronuncia 48/1994
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 (Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461 e degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 2, 19, 16 e 12 novembre 1992 dal Tribunale di Salerno, il 22 e 17 febbraio 1993 dalla Corte di cassazione, il 7 (n. 2 ordinanze) ed il 16 aprile 1993 dal Tribunale di Vibo Valentia, il 6 aprile 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, il 17 giugno 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 7 aprile 1993 dalla Corte di cassazione, il 17 (n. 2 ordinanze) e 30 giugno 1993 dal Tribunale di Venezia, il 6 luglio 1993 dal Tribunale di Vibo Valentia, il 6 luglio 1993 dal Tribunale di Savona ed il 12 febbraio 1993 dal Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 21, 87, 125, 198, 207, 228, 336, 337, 338, 389, 399, 552, 571, 572, 600, 651, 669 e 686 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 10, 14, 19, 21, 27, 29, 39, 41, 44, 46 e 47 dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 (Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza del 17 giugno 1993. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito: Thu Feb 17 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 48/94 A. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI BENI DI VALORE SPROPORZIONATO ALL'ATTIVITA' SVOLTA O AL REDDITO DICHIARATO - CONFIGURAZIONE DI TALE CONDOTTA COME REATO, SE POSTA IN ESSERE DA PERSONE NEI CUI CONFRONTI SONO SVOLTE INDAGINI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA, PER LE SOPRAVVENUTE MODIFICHE APPORTATE ALLA NORMA IMPUGNATA - ININFLUENZA DELLE STESSE SUL PETITUM - REIEZIONE.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 12 QUINQUIES
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art.
- legge-Art.
SENT. 48/94 B. MAFIA - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI BENI DI VALORE SPROPORZIONATO AL REDDITO DICHIARATO - CONFIGURAZIONE DI TALE CONDOTTA COME REATO PROPRIO NELLA IPOTESI IN CUI SIA POSTA IN ESSERE DA PERSONA INDAGATA O IMPUTATA PER DETERMINATI REATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA SINO A CONDANNA DEFINITIVA - ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
Norme citate
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 12 QUINQUIES
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 1