Pronuncia 229/1994
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Corbetta Salvatore, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di Lecco ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 42, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 324 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - vincolante nel giudizio a quo - che i poteri del tribunale del riesame, in caso di impugnazione del decreto di sequestro preventivo, sono limitati "alla sola astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza alcuna possibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa"; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, ne ha dichiarato la non fondatezza con riferimento ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente, osservando, fra l'altro, che la misura cautelare, "pur raccordandosi ontologicamente ad un reato, inteso questo nella sua realtà fenomenica, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza", proprio perché la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo" (v. sentenza n. 48 del 1994); e che pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 42, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito: Wed Jun 08 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: PESCATORE