Articolo 196 - CODICE PROCEDURA PENALE
Ogni persona ha la capacita' di testimoniare.
Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneita' fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio puo' ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.
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