Articolo 726-sexies - CODICE PROCEDURA PENALE
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Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo' essere eseguita mediante teleconferenza.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.
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