Articolo 229 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 440/1997Depositata il 23/12/1997
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, poiche' il rimettente non prende in alcuna considerazione la disposizione dell'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 332 - che ha introdotto nell'art. 299 cod. proc. pen. il comma 3-'ter', a norma del quale, il giudice, <<valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere puo' assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini>> e, se <<l'istanza di revoca o sostituzione e' basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli gia' valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta>> - e le sue <<ricadute applicative>> sulla fattispecie processuale in esame. Peraltro, le soluzioni volte a definire il potere del giudice di acquisire conoscenze nei procedimenti incidentali 'de libertate', in quanto finalizzate ad assicurare l'adozione di provvedimenti che motivatamente incidano sulla liberta' personale, comportano scelte non costituzionalmente vincolate e, quindi, riservate alla discrezionalita' del legislatore; ed infatti, accanto alle soluzioni prospettate nel provvedimento di rinvio, altre possono essere individuate in via interpretativa (v. ordinanza n. 200 del 1991) ed altre ancora potrebbero essere prefigurate 'de iure condendo' (v. sentenza n. 51 del 1997). red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 229
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.