Articolo 260 - CODICE PROCEDURA PENALE

Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate
Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.
Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
((3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato))
Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, ((procede)) alla distruzione delle merci contraffatte ((o usurpative)) sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. ((La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria, ed e' preceduta dal prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364)).
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