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Articolo 157 - CODICE PROCEDURA PENALE

((
Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, e' eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non e' possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna e' eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, se non e' possibile consegnare personalmente la copia, la consegna e' eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
))
Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e' eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
La copia non puo' essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacita' di intendere o di volere.
L'autorita' giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e' stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
((La consegna a persona diversa dal destinatario e' effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8)).
Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
Se neppure in tal modo e' possibile eseguire la notificazione, l'atto e' depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita' lavorativa. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa. L'ufficiale giudiziario ((, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato)). Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
((
Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalita' di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorita' giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilita', ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni loro successivo mutamento.
L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.
))
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Pronuncia 20/2014Depositata il 11/02/2014

Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione del decreto di citazione a giudizio - Applicabilità della forma prevista per le notificazioni successive alla prima notificazione (esecuzione della notificazione mediante consegna al difensore di fiducia) - Asserita lesione del diritto di difesa e del diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico e di disporre delle condizioni necessarie per la difesa - Omessa descrizione della fattispecie a quo - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost., dell'art. 157, comma 8- bis , cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 17 del 2005 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 60 del 2005), il quale prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna ai difensori di fiducia, nella parte in cui stabilisce che «nella forma prevista possa essere eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio». Il giudice a quo , pur fondando i dubbi di legittimità costituzionale sulla considerazione che la permanenza, tra difensore e assistito, di un rapporto «atto a garantire idonea conoscenza degli atti processuali» è meramente ipotetica, ben potendo tale rapporto venir meno nel corso del procedimento penale, non chiarisce se nel caso di specie questa evenienza si sia verificata, né, eventualmente, quale ne sia stata la causa e, in particolare, se ciò sia dipeso dal comportamento dell'imputato. Il rimettente, inoltre, non fornisce una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a richiamare l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato e a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione e senza considerare, in particolare, che la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente. Né il difetto di motivazione può essere colmato dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte. - Per il principio in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 301/2012; ordinanze nn. 185/2013, 150/2013 e 63/2011. - Sul dovere di informazione e comunicazione da parte del difensore nei confronti del proprio assistito, v. la citata sentenza n. 136/2008. - Nel senso che la carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza non può essere colmata dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte, ostandovi il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis , la citata ordinanza n. 321/2010.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 157, comma 8
  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art.

Pronuncia 136/2008Depositata il 14/05/2008

Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione degli atti successivi al primo mediante consegna di copia al difensore di fiducia - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per incompetenza del giudice remittente - Reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8- bis , del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per incompetenza del giudice remittente. Premesso che il principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale implica che nel primo possano avere rilievo soltanto vizi macroscopici del secondo, rilevabili ictu oculi e tali da far ritenere la sicura invalidità di quest'ultimo, nella specie è stata eccepita non una incompetenza in senso proprio del giudice a quo , ma un difetto di attribuzione, in quanto la cognizione del procedimento spetterebbe ugualmente al giudice remittente, ma in composizione collegiale e non monocratica. Peraltro, posto che la violazione delle norme in materia di attribuzione può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio, a pena di decadenza, entro l'udienza preliminare, o, se quest'ultima manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. e quindi subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (art. 33- quinquies , cod. proc. pen.), e poiché il processo principale è stato sospeso a causa dell'incidente di costituzionalità prima che fosse scaduto il termine utile per la rilevazione (previa eventuale eccezione di parte) del vizio concernente l'attribuzione del procedimento, non si può ritenere sin d'ora insanabilmente viziato il giudizio a quo , sostituendo la valutazione della Corte all'iniziativa delle parti e comunque alla decisione che il giudice del processo principale riterrà di dover adottare. - Sull'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto al giudizio principale, v. citate, sentenze n. 27/2006 e n. 279/2007 (recte : ordinanze) .

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 157, comma 8

Pronuncia 136/2008Depositata il 14/05/2008

Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione degli atti successivi al primo e, in particolare, del decreto di citazione a giudizio - Esecuzione mediante consegna di copia al difensore di fiducia - Denunciata lesione del diritto di difesa nonché del diritto dell'imputato ad essere informato della natura delle accuse a suo carico e di disporre delle condizioni necessarie per la difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8- bis , del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), sollevata, in riferimento agli artt. 111, terzo comma, e 24 della Costituzione, relativamente alla parte in cui in cui prevede, nei confronti dell'imputato non detenuto, che la notificazione di tutti gli atti processuali successivi al primo, e quindi anche del decreto di citazione a giudizio, sia eseguita presso il difensore di fiducia. La norma censurata si ispira all'esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici. A tal fine valorizzando il rapporto fiduciario tra l'imputato ed il suo difensore, fermo restando che il primo atto del procedimento deve essere notificato comunque nelle forme ordinarie. Tale scelta non è lesiva dei diritti dell'imputato, in quanto la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa, ben potendo richiedere un minimo di cooperazione al difensore di fiducia, nel caso in cui, pur avendo la possibilità di rifiutare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis , cod. proc. pen., accetti di riceverle e si accolli pertanto l'onere di mantenere costantemente e compiutamente informato il proprio cliente. Resta in ogni caso aperta la possibilità di avvalersi delle forme ordinarie di notifica degli atti sia per iniziativa del difensore, il quale può dichiarare all'autorità procedente di non accettare la notificazione, sia per iniziativa dell'imputato, che può eleggere domicilio nella sua dimora abituale, determinando in tal modo l'inapplicabilità della norma censurata. - Sulla compatibilità tra le presunzioni legali di conoscenza e le garanzie di difesa, v., citata, sentenza n. 211/1991.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 157, comma 8

Pronuncia 111/2000Depositata il 20/04/2000

Notificazioni (in materia penale) - Notificazione eseguita da ufficiale giudiziario perfezionata con invio di raccomandata - Mancato recapito della raccomandata - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per le notificazioni a mezzo posta - Estensibilita', in via di interpretazione, della norma di riferimento (art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890) - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 8 del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disciplina l'ipotesi della notificazione, in caso di mancato recapito della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario. Il giudice rimettente, infatti, puo' fare diretta applicazione della disciplina dettata in materia di notificazioni a mezzo posta dall'art. 8, commi terzo e quarto della legge 20 novembre 1982, n. 890, avendo egli stesso ritenuto, in base a premessa interpretativa non manifestamente implausibile, che tale disciplina, per il caso di mancato recapito del piego, si applichi per intero - per essere del tutto compatibile - anche alla comunicazione a mezzo raccomandata prevista dal denunziato art. 157, comma 8, del codice di procedura penale.

Norme citate

  • codice di procedura penale-Art. 157, comma 8

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.