Pronuncia 136/2008

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante: «Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna», convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), promossi con ordinanze del 21 ottobre 2005 e del 20 novembre 2006 dal Tribunale di Firenze, iscritte, rispettivamente, al n. 447 del registro ordinanze 2006 ed al n. 617 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, edizione straordinaria del 2 novembre 2006, prima serie speciale, dell'anno 2006 e n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2007. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante: «Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna», convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), sollevata, in riferimento agli artt. 111, terzo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito: Wed May 14 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BILE

Caricamento annuncio...

Massime

Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione degli atti successivi al primo mediante consegna di copia al difensore di fiducia - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per incompetenza del giudice remittente - Reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8- bis , del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per incompetenza del giudice remittente. Premesso che il principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale implica che nel primo possano avere rilievo soltanto vizi macroscopici del secondo, rilevabili ictu oculi e tali da far ritenere la sicura invalidità di quest'ultimo, nella specie è stata eccepita non una incompetenza in senso proprio del giudice a quo , ma un difetto di attribuzione, in quanto la cognizione del procedimento spetterebbe ugualmente al giudice remittente, ma in composizione collegiale e non monocratica. Peraltro, posto che la violazione delle norme in materia di attribuzione può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio, a pena di decadenza, entro l'udienza preliminare, o, se quest'ultima manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. e quindi subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (art. 33- quinquies , cod. proc. pen.), e poiché il processo principale è stato sospeso a causa dell'incidente di costituzionalità prima che fosse scaduto il termine utile per la rilevazione (previa eventuale eccezione di parte) del vizio concernente l'attribuzione del procedimento, non si può ritenere sin d'ora insanabilmente viziato il giudizio a quo , sostituendo la valutazione della Corte all'iniziativa delle parti e comunque alla decisione che il giudice del processo principale riterrà di dover adottare. - Sull'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto al giudizio principale, v. citate, sentenze n. 27/2006 e n. 279/2007 (recte : ordinanze) .

Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione degli atti successivi al primo e, in particolare, del decreto di citazione a giudizio - Esecuzione mediante consegna di copia al difensore di fiducia - Denunciata lesione del diritto di difesa nonché del diritto dell'imputato ad essere informato della natura delle accuse a suo carico e di disporre delle condizioni necessarie per la difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8- bis , del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), sollevata, in riferimento agli artt. 111, terzo comma, e 24 della Costituzione, relativamente alla parte in cui in cui prevede, nei confronti dell'imputato non detenuto, che la notificazione di tutti gli atti processuali successivi al primo, e quindi anche del decreto di citazione a giudizio, sia eseguita presso il difensore di fiducia. La norma censurata si ispira all'esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici. A tal fine valorizzando il rapporto fiduciario tra l'imputato ed il suo difensore, fermo restando che il primo atto del procedimento deve essere notificato comunque nelle forme ordinarie. Tale scelta non è lesiva dei diritti dell'imputato, in quanto la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa, ben potendo richiedere un minimo di cooperazione al difensore di fiducia, nel caso in cui, pur avendo la possibilità di rifiutare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis , cod. proc. pen., accetti di riceverle e si accolli pertanto l'onere di mantenere costantemente e compiutamente informato il proprio cliente. Resta in ogni caso aperta la possibilità di avvalersi delle forme ordinarie di notifica degli atti sia per iniziativa del difensore, il quale può dichiarare all'autorità procedente di non accettare la notificazione, sia per iniziativa dell'imputato, che può eleggere domicilio nella sua dimora abituale, determinando in tal modo l'inapplicabilità della norma censurata. - Sulla compatibilità tra le presunzioni legali di conoscenza e le garanzie di difesa, v., citata, sentenza n. 211/1991.