Articolo 46 - CODICE PROCEDURA PENALE

La richiesta e' depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed e' notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
La richiesta dell'imputato e' sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 e' causa di inammissibilita' della richiesta.
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Massime della Corte Costituzionale

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