Articolo 608 - CODICE PROCEDURA PENALE
Il procuratore generale presso la corte di appello puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.
((1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione puo' essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606))
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51. (90) (90a)
Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge. (90)((90a))
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