Articolo 112 - CODICE PROCEDURA PENALE
Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non e' possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed e' posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica. (90) ((90a))
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