Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
Il giudice dispone la citazione del perito e da' gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. ((75))
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Massime della Corte Costituzionale
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Processo penale - Acquisizione e trascrizione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche - Orientamento giurisprudenziale, qualificato come diritto vivente, che ne consente la disposizione anche nelle fasi successive a quella delle indagini preliminari - Asserita violazione del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni - Censura di norma inconferente - Richiesta di pronuncia manipolativa a contenuto non costituzionalmente obbligato - Omessa sperimentazione di interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 2 e 15 Cost., dell'art. 244 c.p.p. censurato nella parte in cui, secondo la dominante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, prevedrebbe che il giudice del dibattimento disponga perizia ai fini della trascrizione delle intercettazioni. La disposizione denunciata è inferente posto che il lamentato vulnus non deriva, per la stessa prospettazione del rimettente, dall'ordinanza che dispone la perizia, ma dalle attività che la precedono relative alla acquisizione delle comunicazioni. Inoltre, l'intervento richiesto, finalizzato a devolvere al giudice per le indagini preliminari, anche nel corso del dibattimento, le operazioni di selezione e trascrizione delle intercettazioni, costituisce un intervento manipolativo a contenuto costituzionalmente non obbligato e anzi fortemente creativo. Infine, il rimettente ha omesso di verificare la percorribilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, valutando la possibilità per il giudice di disporre, limitatamente al momento di acquisizione delle intercettazioni, che il dibattimento si svolga a porte chiuse.
SENT. 238/96. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - OPERAZIONI PERITALI - POTERI DEL GIUDICE - SOTTOPOSIZIONE DELL'INDAGATO O DI TERZI A PERIZIA MEDICO-LEGALE - PRELIEVI EMATICI - OMESSA PREVISIONE DI LIMITI A GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE DEI PERIZIANDI - VIOLAZIONE DELL'ART. 13, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 13, secondo comma, Cost., l'art. 224, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla liberta' personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei <> e nei <> dalla legge (nella specie, esecuzione di prelievo ematico coattivo), in quanto - posto che il parametro evocato assoggetta ogni restrizione della liberta' personale, tra cui espressamente la detenzione, l'ispezione e la perquisizione personale, alla duplice garanzia della riserva di legge (essendo tali misure coercitive possibili <>) e della riserva di giurisdizione (richiedendosi l'<>), approntando cosi' una tutela della liberta' personale che e' centrale nel disegno costituzionale - la disposizione censurata presenta assoluta genericita' di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto puo' ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della liberta' personale. Invero, con riferimento alla medesima norma, le ragioni relative alla giustizia penale, consistenti nell'esigenza di acquisizione della prova del reato, pur costituendo un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalita', rappresentano in realta' solo la finalita' della misura restrittiva e non anche l'indicazione dei <> voluta dalla garanzia costituzionale. - V. S. nn. 54/1986 e 194/1996. red.: G. Leo